Documenti · Atto Costitutivo & Statuto

Atto Costitutivo & Statuto

Costituzione, finalità, organi sociali e regole di funzionamento di Social Dance ASD, sottoscritti dai soci fondatori.


Atto Costitutivo

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di gennaio i Signori: Ficara Gabriele, nato a Magenta (MI) il 16.05.1995 e residente a Corbetta (MI) in Via Brera n.17; Picone Teresa, nata a Milano (MI) il 27.10.1962 e residente a Corbetta (MI) in Via Brera n.17; Bocca Nicole, nato a Magenta (MI) il 15.01.1996 e residente a Corbetta (MI) in Via Filzi n.10; convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Tra i signori sopra menzionati viene costituita un'associazione del tipo: Associazione Sportiva Dilettantistica, non riconosciuta, senza fini di lucro, di durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, che viene denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica Social Dance.

Detta associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs.36/2021; attualmente l'associazione è senza personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art.14 D.Lgs.39/2021.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in via Brera n.17 in Corbetta (MI) 20011. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente Atto e Statuto, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni il D.Lgs.36/2021, il D.Lgs.39/2021 e successive integrazioni e modifiche delle norme citate. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4

Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5

La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 6

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8

A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente Ficara Gabriele, Vice Presidente Bocca Nicole, Segretario Picone Teresa, i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti C.O.N.I. / C.I.P. e/o Federazioni Nazionali riconosciute C.O.N.I. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti da esso, sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in Corbetta (MI) il 30 gennaio 2025 da: Ficara Gabriele (Presidente), Bocca Nicole (Vice Presidente), Picone Teresa (Segretario).

Statuto

Allegato A all'Atto Costitutivo.

Articolo 1 - Tipologia, denominazione, sede, durata

1.1 È costituita un'associazione del tipo: associazione sportiva dilettantistica, non riconosciuta, senza fini di lucro, di durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale (art.7, comma 1 lettera d, D.Lgs.36/2021). Detta associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile, dal D.Lgs.36/2021; dagli artt.36 c.c. e ss. Attualmente l'Associazione è senza personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art.14 D.Lgs.39/2021.

1.2 L'associazione sportiva dilettantistica viene denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica Social Dance (art.7, comma 1, lettera a, D.Lgs.36/2021).

1.3 La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" nonché il relativo acronimo di "ASD" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.

1.4 L'Associazione ha sede legale in via Brera n.17 in Corbetta (MI) 20011. Con delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse, sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.

1.5 Il trasferimento della sede legale e/o sede operativa potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente Atto e Statuto, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.6 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità riportate negli artt.20.1, 20.2 e 20.3 del presente Statuto.

Articolo 2 - Scopi principali

2.1 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art.10 D.Lgs.36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera b, D.Lgs.36/2021 come meglio specificato nei seguenti articoli.

2.2 Sono scopi principali dell'Associazione:

  • l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art.7, comma 1, lettera b, D.Lgs.36/2021);
  • promuovere, sviluppare e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva di base e dilettantistica in genere con particolare finalità ed interesse per alcune Discipline Sportive riconosciute dal C.O.N.I. / C.I.P.: Body Building, Pesistica, Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Aerobica, Ginnastica per tutti, Arti marziali, Danza Sportiva; queste discipline, oltre a discipline ed attività ad esse collegate e propedeutiche, saranno praticate attraverso le varie metodiche e stili diversi, oggi diffusi nel moderno mondo sportivo;
  • organizzare attività sportive dilettantistiche e di base in genere: attività sportive, attività formative, attività di didattica, corsi di formazione, centri estivi sportivi, didattica in presenza e online per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, seminari, gare, competizioni, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni, concentramenti, corsi di formazione per la pratica, l'insegnamento e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto;
  • consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
  • organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

2.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.9 D.Lgs.36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. A tal fine, l'associazione, a mero titolo esemplificativo, può gestire impianti e strutture sportive e quanto definito nel successivo articolo 3 dello statuto. Per l'individuazione di ulteriori attività diverse, l'individuazione è demandata al Consiglio Direttivo senza modifiche statutarie.

Articolo 3 - Attività secondarie e strumentali

3.1 Sono attività secondarie e strumentali strettamente connesse agli scopi stabili e principali dell'Associazione nei limiti dell'art.9 D.Lgs.36/2021 e successive integrazioni e modificazioni:

  • promuovere e favorire le attività ludico-motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere;
  • promuovere, diffondere e praticare ogni attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del C.O.N.I. / C.I.P.;
  • organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
  • promuovere e partecipare ad eventi come manifestazioni fieristiche, sagre, feste, gare, competizioni, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni, corsi di formazione e seminari per attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del C.O.N.I. / C.I.P e per attività ludico-motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto;
  • promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, di turismo sociale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;
  • istituire centri estivi ed invernali con finalità motorie, di base e/o sportive, culturali, ricreative e del tempo libero;
  • curare l'edizione e la diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
  • gestire centri benessere o fisioterapici;
  • porre in essere operazioni di natura commerciale di ogni tipo in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività di pubblicità e sponsorizzazioni propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore;
  • gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;
  • la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
  • gestire, condurre o possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
  • vendere articoli sportivi.

3.2 Per poter realizzare sia gli scopi stabili e principali sia le attività secondarie e strumentali l'Associazione potrà avanzare proposte agli Enti sportivi, associazioni, attività commerciali e non, Enti pubblici e scolastici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio ed essa potrà svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.

Articolo 4 - Statuto, affiliazione, C.O.N.I., R.A.S.D.

4.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

4.2 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

4.3 L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni anche da quelle contenute nel presente Statuto e agisce nel rispetto del D.Lgs.36/2021.

4.4 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

4.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

4.6 Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme, Regolamenti e Direttive accettando e rispettando eventuali provvedimenti da loro presi nei confronti dell'Associazione e/o di uno o più suoi tesserati; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I. e del C.I.P. accettando e rispettando eventuali provvedimenti presi dallo stesso C.O.N.I. / C.I.P. nei confronti dell'Associazione e/o di uno o più dei suoi tesserati; riconosce e si conforma alle Norme, Regolamenti e Direttive del Ministero per lo Sport e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) oltre che a tutte le disposizioni di legge in ambito sportivo a presidio di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.39/2021.

4.7 L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni Sportive - Enti di promozione sportiva - C.O.N.I. / C.I.P. stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che l'autorità dei predetti Enti e Federazioni dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione richiederà ai predetti Enti e Federazioni, se necessario e se richiesto dalle loro Norme, Regolamenti e/o Statuti, le necessarie licenze sportive e/o autorizzazioni per la partecipazione alle loro gare, eventi, stage, seminari, giornate didattiche, prove pratiche, allenamenti, raduni, concentramenti, eventi didattici, eventi sportivi, eventi formativi.

Articolo 5 - Soci

5.1 Il numero di Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

5.2 I Soci devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli enti di riferimento e dei suoi organi.

5.3 Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali ed ad eventuali Regolamenti Interni.

5.4 Nel caso di domande di ammissione a Socio e/o Tesserato presentate da minorenni deve essere fatta tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme delle decisioni concordate, le disposizioni dell'art.316 del codice civile (art.16, comma 1, D.Lgs.36/2021). Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere Socio e/o Tesserato se non presta personalmente il proprio assenso (art.16, comma 2 D.Lgs.36/2021). I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani (art.16, commi 3 e 4 D.Lgs.36/2021). Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5.5 La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, anche verbalmente, e si considera tacitamente ratificata senza bisogno di apposita Assemblea e dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo o titolo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

5.6 Lo status di Socio non crea diritti di partecipazione monetaria; le quote e/o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi, né restituibili.

5.7 Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

5.8 Nel caso la domanda venga respinta in modo motivato, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa (periodo di osservazione), l'interessato potrà presentare ricorso a tale mancata accettazione o, per meglio dire, espulsione del Socio, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

5.9 Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti, senza discriminazione alcuna:

  • al pagamento della tessera sociale;
  • al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali (come ad es. la quota annuale di iscrizione), o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
  • all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

5.10 Tutti i Soci sono uguali e hanno gli stessi diritti, senza discriminazione alcuna, in particolare:

  • il diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie;
  • il diritto a partecipare alle attività associative (con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo);
  • il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  • il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
  • il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali (il diritto all'elettorato passivo viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età);
  • il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio (art.15, comma 2, D.Lgs.36/2021).

5.11 Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art.4.4 del presente Statuto.

5.12 I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

  • dimissioni volontarie (che devono essere presentate per iscritto);
  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  • quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
  • quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizzano la normale vita associativa del sodalizio;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
  • in caso di scioglimento dell'Associazione.

5.13 La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio ed il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea dei Soci. Il Socio radiato non può essere più ammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

5.14 I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale dell'Associazione.

5.15 Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai Soci e/o Tesserati per la partecipazione alle competizioni e/o stage o ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati. Il Consiglio Direttivo può altresì garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti.

Articolo 6 - Tesserati

6.1 Assumono la qualità di Tesserati dell'Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcuna delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.

6.2 I Tesserati non assumono la qualità di Socio, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6.3 Il Tesserato, qualora l'Ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisirà lo statuto di tesserato e sarà legato all'Associazione per tutta la durata del tesseramento come previsto dagli Enti sportivi di riferimento.

6.4 Ai sensi dell'art.15, comma 1, D.Lgs.37/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'Ente sportivo.

6.5 Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate e riconosciute dell'Ente sportivo di appartenenza dell'Associazione per i quali è tesserato, nonché concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamenti dell'Ente sportivo di appartenenza. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6.6 I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dell'Ente sportivo di appartenenza dell'Associazione nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Ente sportivo, del C.O.N.I. e del C.I.P.

6.7 I tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dall'Ente sportivo di tesseramento, del C.O.N.I., del C.I.O. e, ove paralimpici, del I.P.C. e del C.I.P.

Articolo 7 - Volontari

7.1 Il Socio e/o Tesserato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

7.2 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

7.3 Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalle norme e dall'Associazione (art.29 del D.Lgs.36/2021).

7.4 Ai volontari sportivi, in linea con quanto previsto dall'art.29 del D.Lgs.36/2021, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo stabilito dalla norma, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.A., purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 8 - Lavoratori

8.1 I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art.25 del D.Lgs.36/2021 secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

8.2 Ai lavoratori subordinati si applicano le disposizioni degli artt.26, 34 e 35 del D.Lgs.36/2021.

8.3 Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art.37 del D.Lgs.36/2021.

8.4 Ai rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative si applica l'art.409, comma 1, n.3 codice civile. Per questi si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

8.5 L'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'art.54-bis D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

8.6 L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione di giovani atleti ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.36/2021.

Articolo 9 - Organi sociali

9.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

9.2 Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Assemblee dei soci

10.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci con diritto di voto che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

10.2 Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. La convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie deve contenere l'indicazione del luogo di svolgimento, il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.3 La convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie avverrà minimo 8 giorni prima della riunione mediante una o più metodiche idonee decise dal Consiglio Direttivo, che potranno essere: affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati mediante lettera o e-mail (al recapito risultante dal libro degli associati) o pubblicazione nel sito internet istituzionale o nei social network associativi, o altre metodiche considerate idonee allo scopo.

10.4 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

10.5 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per:

  • l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
  • la discussione sull'attività svolta;
  • la programmazione delle attività future;
  • l'elezione del Consiglio Direttivo nell'anno di scadenza dello stesso, nominando il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissando le mansioni degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

10.6 L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario per la delibera di quanto sotto esposto:

  • approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  • eleggere il Consiglio Direttivo (tutto o in parte in caso di dimissioni di uno o più componenti);
  • revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
  • approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
  • approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

10.7 L'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

10.8 L'Assemblea Straordinaria discute e delibera in merito a:

  • modifiche dello Statuto;
  • sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  • nomina del liquidatore.

10.9 In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione (trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione) l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

10.10 In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione (trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione) l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ai sensi dell'art.21 del codice civile.

10.11 Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria deliberano a maggioranza dei voti dei presenti.

10.12 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro Socio.

10.13 L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

10.14 Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi degli artt.11.1 e 11.2 del presente Statuto. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art.4.4 del presente Statuto.

Articolo 11 - Video assemblee dei soci

11.1 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

11.2 In tutti i casi è necessario che:

  • debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
  • vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  • venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  • sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  • vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

12.2 Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea per motivi estranei alla volontà del Consiglio Direttivo.

12.3 È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo (amministratori) di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art.11, comma 1 D.Lgs.36/2021).

12.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

12.5 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

12.6 Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono, di norma, completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.

12.7 Se deliberato dall'Assemblea dei Soci, tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art.8, comma 2, D.Lgs.36/2021, fermo restando le presunzioni di cui all'art.3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs.112/2017.

12.8 Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

12.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la metà più uno dei consiglieri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

12.10 Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi degli artt.11.1 e 11.2 del presente Statuto.

12.11 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
  • assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  • decidere la quota di iscrizione dei Soci e/o Tesserati che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci e/o Tesserati per gli anni successivi;
  • redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci (rispettando le normative di legge e gli artt.10.5, 19.1, 19.2 e 19.3 del presente Statuto);
  • fissare le date di prima e seconda convocazione, il luogo di svolgimento, l'ordine del giorno e la metodologia di convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie, da indire almeno una volta all'anno (rispettando le norme di legge e l'art.10.5 del presente Statuto);
  • fissare le date di prima e seconda convocazione, il luogo di svolgimento, l'ordine del giorno e la metodologia di convocazione delle Assemblee dei Soci Straordinarie, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci (rispettando le normative di legge e del presente Statuto);
  • decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci (rispettando le normative di legge e tutti gli artt.10 del presente Statuto);
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
  • adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
  • deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
  • favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
  • rendere edotti i Soci, con idonee forme di pubblicità, sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulle delibere delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie, sui bilanci e rendiconti;
  • incaricare, anche verbalmente: Tecnici, Istruttori, Allenatori, Responsabili di Settore;
  • deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e, più in generale, tutte le linee di credito;
  • assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs.36/2021 in materia di lavoro sportivo e volontariato.

12.12 Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 13 - Presidente

13.1 Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale (art.7, comma 1, lettera c, D.Lgs.36/2021).

13.2 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

13.3 Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, fin da subito Conti Correnti.

13.4 Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni delle Assemblee Sociali e di quelle del Consiglio Direttivo.

13.5 Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

13.6 In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 14 - Vicepresidente

14.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 15 - Segretario

15.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.

Articolo 16 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

16.1 Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Soci e/o Tesserati, nonché di garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, D.Lgs.36/2021.

16.2 Le funzioni, responsabilità, i requisiti e le procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale, sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva dell'associazione.

Articolo 17 - Obblighi di comunicazione

17.1 L'elezione/rinnovo di una o più cariche sociali o integrazioni delle stesse, nonché ogni modifica statutaria o il cambio della sede sociale/legale, devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria degli Organismi Sportivi Affilianti unitamente a copia firmata del verbale.

17.2 Le variazioni di cui al precedente articolo devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Libri sociali

18.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere inseriti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  • il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

18.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 19 - Patrimonio sociale

19.1 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dalle quote e contributi associativi;
  • dai contributi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, successioni, elargizioni di Soci, Associazioni, di terzi o Enti pubblici o privati;
  • proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  • da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali;
  • da eventuali fondi di riserva.

19.2 È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art.8 del D.Lgs.36/2021 e sue modifiche e integrazioni.

Articolo 20 - Rendiconto economico

20.1 Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

20.2 Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (art.7, comma 1, lettera f, D.Lgs.36/2021).

20.3 L'Associazione è senza fini di lucro: eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio (art.8, comma 1, D.Lgs.36/2021). È vietata, si ripete con ulteriore chiarezza, la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (art.8, comma 2, D.Lgs.36/2021 e sue modifiche e integrazioni). Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Si applica l'art.3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis D.Lgs.112/2017.

Articolo 21 - Pregiudiziale sportiva

21.1 L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art.1 D.L.220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

21.2 Nelle materie di cui al comma 19.1, l'Associazione e i suoi Soci e/o Tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P., gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione

22.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'art.21 del codice civile.

22.2 Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e alla direzione delle attività istituzionali (art.7, comma 1, lettera g, D.Lgs.36/2021).

22.3 In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più fini sportivi e/o ad altra associazione con finalità sportive analoghe a questa (art.7, comma 1, lettera h, D.Lgs.36/2021 e artt.9.10 e 20.1 del presente Statuto).

Articolo 23 - Disposizioni finali

23.1 Per qualunque controversia che sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

23.2 Per il presente atto si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art.27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

23.3 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Corbetta (MI) il 30 gennaio 2026 da: Ficara Gabriele (Presidente), Bocca Nicole (Vice Presidente), Picone Teresa (Segretario).